Sezione relativa a criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, come indicato all'art. 26, c. 1 e 2 del d.lgs. 33/2013.
Articolo 26 commi 1 e 2:
Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e
attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati,
ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalita'
cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di
qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
REGOLAMENTO PR LA CONCESSIONE DI PATROCINI E L'EROGAZIONE DI CONRIBUTI
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni,
contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi
economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del
citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.